Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 05/06/2001 n. 360

(G. U. n. 230 del 03-10-2001) Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Il Presidente della Repubblica

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;

- Visto l'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

- Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

-Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

-Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione; Emana il seguente regolamento:

Art.1. Modifiche all'articolo 239 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 239 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere

a) superficie di officina non inferiore 120 m2

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m."

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."

d) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata Legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;"

e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonchè di quelle indicate nelle tabelle approvate col Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attività di sezione." sono soppresse

f) dopo la lettera d) del comma 4, è aggiunta la seguente lettera e): "e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."

g) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti.

- L'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: "Art. 17 (Regolamenti).

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge;".

-L'art. 80, commi 8 e 9, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, così recita: "8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzio ne generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio Decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio Decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.".

- Gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, come modificati dal presente regolamento, così recitano: "Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi).

1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti

a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere

a) superficie di officina non inferiore 120 m2

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. 3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti

b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della citata Legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso

 

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